Sicurezza sul lavoro: la Corte di Cassazione esclude ogni automatismo tra la responsabilità penale della persona fisica e la responsabilità dell’ente se il giudice ha omesso di valutare il Modello 231
La Responsabilità degli Enti: il D.lgs. 231/2001
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società conseguente alla commissione di un reato posto in essere nel suo interesse o vantaggio. Si tratta di una responsabilità che si affianca a quella della persona fisica che ha commesso il fatto-reato, con conseguenze sanzionatorie anche piuttosto rilevanti per la società.
Questa forma di responsabilità è tuttavia esclusa se, prima della commissione di un reato, la società abbia:
- adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello ad un cd. Organismo di Vigilanza
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza
Il “Modello 231” costituisce, dunque, l’insieme delle regole che l’azienda adotta per ridurre significativamente il rischio di commissione di reati. Adottare il Modello non è obbligatorio, ma è una grande opportunità per il miglioramento dell’intero sistema di controllo del rischio.
Le interferenze con il Diritto del Lavoro
La responsabilità amministrativa da reato disciplinata dal D.Lgs. 231/2001 tocca trasversalmente numerosissimi settori dell’ordinamento, tra cui il diritto del lavoro.
Attenzione, però. Il “Modello 231” non va confuso con gli strumenti imposti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro per la semplice ragione che tali strumenti, seppur coordinati, rispondono a finalità diverse ed eterogenee.
Nel giudizio di responsabilità dell’ente, la mancanza o l’inidoneità del Modello è il momento centrale della valutazione del deficit organizzativo. Pertanto, la verifica circa l’adozione in concreto delle regole operative costituisce il successivo punto di passaggio obbligato nel giudizio di accertamento dell’illecito.
La Cassazione esclude ogni automatismo
Con la sentenza n. 43656 del 28 ottobre 2019, la Cassazione ha affrontato un caso di infortunio mortale sul lavoro in cui, oltre al datore di lavoro preposto, era imputata la società.
La Suprema Corte ha escluso la responsabilità della società in quanto i Giudici del merito avevano del tutto omesso di valutare il contenuto e l’idoneità del Modello 231, esponendo considerazioni unicamente in ordine al Piano Operativo della Sicurezza, che – come detto – è cosa diversa rispetto al Modello.
Richiamati, pertanto, i principi generali, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio:
“In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001; poi, nell’evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell’ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto”.
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